Il gabbiano’s Weblog

Blog Otranto Attualità locale nazionale sentenze decisioni altro io dico la mia

Cari automobilisti attenti perché in caso di sinistri guidare con prudenza non basta.

È tutto vero. Vi scontrate con un conducente ubriaco ? Attenti perché rischiate di pagare voi stessi parte dei danni. Con una sentenza, che non condivido assolutamente, la Corte di cassazione ha sostenuto che l’automobilista deve “prevedere” anche la spericolatezza degli altri.
Io credo che questa sentenza creerà notevole confusione e in futuro gravi disagi ai cittadini che in materia di incidenti stradali sono sempre più maltrattati dal potere delle compagnie di assicurazione.
La sentenza della Corte di cassazione con la quale si sostiene che guidare con prudenza non basta ad evitare una responsabilità in caso di incidente è la n. 12361 del 7/2 –  20/3 u.s..
Nel caso in questione un uomo è stato ritenuto responsabile perché nel guidare un’autovettura in stato di ebbrezza e scontrandosi in un incrocio con un motorino sul quale viaggiano due minorenni uno di questi era deceduto. I giudici di merito diedero la colpa esclusiva all’uomo. Ora la Suprema Corte, avendo accolto il suo ricorso evidentemente ben motivato ha rimesso tutto in discussione compreso le reali responsabilità del conducente il motorino. La Corte ha ritenuto che il ciclomotorista – specie nelle aeree di intersezione – doveva mettere in conto nei limiti della normale prevedibilità l’altrui condotta imprudente o negligente e persino, imperita.
Spetterà alla Corte d’appello di Bologna ora decidere la causa con una motivazione evidentemente più congrua.
Questo e altro su www.otranto.beeplog.it

Aprile 5, 2008 Pubblicato da ilgabbiano | Sentenze | | Ancora nessun commento.

L’agenzia delle Entrate immorbidisce l’impatto della norma che riguarda le detrazioni Irpef relative all’acquisto dei medicinali.

Merita di essere riportata la decisione dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 30/E del 28 marzo u.s.  ammorbidisce l’impatto delle norme (finanziaria 2007) che riguardavano le deduzioni/detrazioni Irpef  relative agli acquisti dei medicinali ovvero la diversa forma degli scontrini.

Le nuove disposizioni entrate in vigore il 1° luglio 2007 tentavano di ammorbidire nel periodo sino al 31.12.07 l'impatto sui contribuenti in difficoltà. In questo arco temporale si ritenevano validi anche gli scontrini che riportavano a mano l'indicazione del codice fiscale del desinatario del farmaco privi delle indicazioni sul medicinale acquistato purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista che attestasse natura, quantità e qualità del prodotto venduto.   

In base alla circolare i farmacisti sarebbero esonerati dal rilasciare la propria dichiarazione e per ovviare alle (presunte) difficoltà tecniche  di adeguamento della strumentazione le spese sanitarie sostenute per acquistare medicinali nel periodo dal 1.7.07 al 31.12.07 potranno essere certificate quindi tramite scontrino incompleto purchè si autocertifichi di proprio pugno con foglio a parte indicando il codice fiscale la natura, la qualità e la quantità di farmaci acquistati.

Importanti però sono le ultime battute della circolare datata 28.3.08  che ricordano che per certificare le spese sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2008  sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.

In sostanza il cittadino viene nuovamente messo in difficoltà ?

Quando mai un farmacista rilascierà la fattura quando non è in possesso dello scontrino parlante ? Non si farebbe prima a obbligare il farmacista a rilasciare la fattura ed eliminare lo scontrino anche quello “parlante?

Io su www.otranto.beeplog.it non condivido affatto questa circolare e voi ?

Marzo 29, 2008 Pubblicato da ilgabbiano | Attualità interna, Sentenze | | Ancora nessun commento.